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Cessione del farmaco veterinario: cosa dice la normativa?

cessione del farmaco veterinario cosa dice la legge

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Quando nei Paesi europei – con rare eccezioni – la pratica era già consolidata con il nuovo millennio anche la veterinaria italiana si apre al mercato.

Voluta fortemente da Sergio Vezzoni segretario della Fnovi, la normativa sulla cessione del farmaco come servizio accessorio nelle strutture veterinarie si snoda negli ultimi trent’anni.

Tappe normative principali

Le tre tappe normative sono:

  • Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 [1]
  • Decreto Ministeriale 16 maggio 2001, n. 306
  • Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 [2] modificato dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189 [3] (c.d. Legge Balduzzi).

Il testo attualmente in vigore è quello dell’art 84 che così dice:

3. Il medico veterinario, nell’ambito della propria attività e qualora l’intervento professionale lo richieda, può consegnare all’allevatore o al proprietario degli animali le confezioni di medicinali veterinari della propria scorta (e da lui già utilizzate) e, nel caso di animali destinati alla produzione di alimenti, solo quelle da lui già utilizzate, allo scopo di iniziare la terapia in attesa che detto soggetto si procuri, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, le altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima, fermi restando gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, e successive modificazioni.
Il medico veterinario, in deroga a quanto stabilito dal comma 4 del presente articolo e dall’articolo 82, registra lo scarico delle confezioni da lui non utilizzate.

Sul dettato della legge e su altri input provenienti da Ministero della Salute e Fnovi possiamo scrivere una lista di cosa che il veterinario può e non può fare per una corretta pratica della cessione.

Cosa può fare il veterinario

Il veterinario ad oggi può:

  • Cedere farmaci in seguito ad un atto medico-veterinario sull’animale e per iniziare la terapia
  • Consegnare personalmente al cliente
  • Cedere solo confezioni integre

Cosa non può fare il veterinario

Il veterinario ad oggi non può:

  • Vendere il prodotto senza prestazione clinica sull’animale
  • Far consegnare da altri
  • Cedere parti di confezioni (blister)
  • Esporre i prodotti
  • Cedere farmaci per il proseguimento della terapia
farmaco veterinario normativa

A cosa si sta lavorando da tempo?

Nel 2015 viene pubblicato il Position Paper della Fnovi per opera del Gruppo di Lavoro sul farmaco veterinario che ribadisce l’importanza del ruolo del veterinario e della sua facoltà di fornire in tempo reale la terapia necessaria e l’auspicio di poterla frazionare al minimo indispensabile (blister o parti di blister).

In questa cornice però la cessione del farmaco viaggia a rilento: se nel 2016 la prima FVE Vet Survey colloca il nostro Paese all’ultimo posto per incidenza sul reddito del retailing con il 4% contro una media europea del 19% e un 35% della Francia prima della classe.
Ad oggi possiamo stimare in un ottimistico 15% la quota di strutture che fanno cessione con una certa competenza e soddisfazione ma il gap con i colleghi europei è lungi dall’essere colmato.

La normativa, intanto, era in ulteriore evoluzione e già dal 2014 era iniziato l’iter di aggiornamento che avrebbe condotto al Regolamento europeo 2019/6 operativo dal 28 gennaio 2022 e al decreto di adeguamento nazionale che manderà in soffitta il DLgs 193/2006 e che, mentre scriviamo, è ancora in cantiere avendo come termine per la definitiva approvazione il 10 settembre 2023.

Cosa cambierà?

In sostanza le regole per il veterinario dunque cambieranno in questo senso.

La cessione del farmaco può essere anche di una parte di confezione (blister da multiblister) purché con istruzioni adeguate ed estendersi all’intera terapia.

Restano invece:

  • il vincolo della dipendenza dalla prestazione primaria,
  • la consegna diretta 
  • il divieto di esposizione e pubblicità.

Tuttavia lo schema proposto è ancora provvisorio e c’è spazio per ulteriori modifiche e compensazioni.

Ci sono ancora diversi passaggi istituzionali – ma non entreremo nel dettaglio – che si concluderanno con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di qui ad autunno.

Per concludere, nonostante alcune critiche, personalmente ritengo che il nuovo codice sia un passo avanti nello sviluppo del retailing che ci avvicina agli standard europei.

P.S. Per restare aggiornati invito gli interessati a seguire il Gruppo Facebook PetCorner.Vet

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